Regolamento della biblioteca

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Articolo 1
Accesso

La biblioteca è aperta a tutti coloro che, svolgendo una ricerca, intendano consultare il materiale documentario in essa custodito. L’accesso è regolato da una iscrizione che autorizza il lettore alla consultazione. E’ facoltà della direzione rifiutare l’iscrizione laddove la richiesta non sia comprovata da reali necessità di ricerca e di studio.
L’iscrizione dà diritto ad accedere alle sale di lettura, usufruire di tutti i servizi bibliografici di cui la biblioteca dispone e alla consulenza del personale.

Articolo 2
Consultazione

I volumi e i periodici per la consultazione si richiedono al personale della biblioteca mediante l’apposita scheda compilata in ogni sua parte. Al termine della consultazione i volumi e i periodici si riconsegnano al personale, che provvede all’annullamento delle schede di richiesta.

Le opere in lettura possono essere tenute a disposizione del medesimo lettore per un periodo non superiore ai trenta giorni.

Articolo 3
Prestito

Per richiedere un volume in prestito (se ammesso per il volume interessato) è necessario iscriversi alla biblioteca, lasciare una fotocopia del proprio documento di identità e un recapito telefonico.
Il prestito di un volume ha durata di 1 mese, salvo richiesta di proroga (anche telefonica o telematica); il rinnovo, della durata di 1 mese, viene concesso salvo prenotazioni da parte di altri utenti.
È possibile ottenere in prestito un massimo di 3 volumi per volta.
Gli utenti sono tenuti a rispettare le scadenze per la restituzione dei materiali presi in prestito in modo da consentirne la fruizione ad altri utenti. In caso di ritardo nella riconsegna, superiore ad un 1 mese o mancata riconsegna, è prevista l’esclusione dal servizio di prestito.

Articolo 4
Prestito interbibliotecario

La biblioteca partecipa al servizio di prestito interbibliotecario, fornendo proprie opere ad altre biblioteche. Sono comunque esclusi dal prestito: 

    • le edizioni originali e rare

    • le enciclopedie, i dizionari, le bibliografie e le altre opere di corrente consultazione

    • le opere in continuazione, le raccolte di atti e documenti

    • i periodici

Articolo 5
Trattamento del materiale librario

Il lettore è tenuto a trattare con ogni riguardo i volumi e i periodici dati in consultazione. Naturalmente è proibito danneggiare in qualunque modo le opere date in prestito interno. Nei casi di accertata violazione di tale norma, la direzione si riserva di adottare tutte le misure del caso, compresa l’esclusione del lettore dai predetti diritti.

Articolo 6
Riproduzione

Riproduzioni parziali di volumi e periodici, nei limiti posti dalle leggi vigenti, possono essere richieste al personale della biblioteca, che ne curerà l’esecuzione a spese dell’interessato. In caso di materiale documentario particolarmente deteriorabile, la direzione può rifiutarne la riproduzione.


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